Uscita finalmente la nota MIUR

Dopo una lunga attesa, e non poche pressioni (dirette ed indirette) da parte nostra, è finalmente uscita la nota del MIUR che riguarda l’adeguamento stipendiale per i RUNC e chiarisce l’interpretazione corretta dell’art. 16 del D.Lgs. 19 del 27/01/12 (che era formulato in modo piuttosto ambiguo).

Speriamo vivamente che questa circolare ponga finalmente termine alla assurda ridda di interpretazioni date dai vari atenei, che hanno assunto finora tutte le possibili posizioni, da chi ha subito corrisposto adeguamento ed arretrati a tutti (Basilicata, Bergamo, Camerino, Milano UdS, Modena e Reggio Emilia, Perugia per stranieri, Roma 3, Salerno) a chi li ha corrisposti solo per gli assunti entro gennaio 2011 (Brescia, Genova, Insubria, Molise, Pisa (Normale e S.Anna), Sassari, Torino UdS, Venezia Ca Foscari) a quelli che non li hanno corrisposti a nessuno con le motivazioni più varie (Bari, Bologna, Catanzaro, Ferrara, L’Aquila, Marche, Messina, Milano Poli, Napoli (tutte), Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Piemonte Orientale, Pisa UdS, RC, Roma (Sapienza e Campus BM), Benevento, Siena stranieri, Teramo, Torino Poli, Trieste ISSA, Tuscia, Udine), fino ai casi limite come Milano Bicocca che ha riconosciuto l’adeguamento ma non gli arretrati e Cassino che ha dapprima concesso l’adeguamento da febbraio e poi lo ha tolto da aprile, o le “isole felici” come Cagliari, Foggia, Salento, Trento e Venezia IUAV dove i RUNC non sono mai stati sottoposto al blocco.

Nota MIUR. n. 675 del 07/05/2012

Per  quanto concerne la questione del trattamento economico dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati  nel primo anno di servizio, si fa presente che la disposizione di cui all’art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio  2012,  n.  19  va  letta  congiuntamente  a  quanto  previsto  dalla  legge  4  aprile 2012,  n.  35 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,  ove all’art. 49 comma 3-bis è disposto che: “A valere sulle risorse  previste  dall’articolo  29,  comma  19,  della  legge  30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente  all’anno 2012,  è  riservata  una  quota  non  superiore  a  11 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma  3, lettera g), della medesima legge”.

Ai  sensi  di  quanto  sopra  l’applicazione  della  norma  va  intesa  nel  senso che, a valere sulle risorse attribuite  dal  Ministero  alle  Università  statali  (nel  limite  di  11  milioni  di euro per l’anno 2011 e fino a un massimo  di 11 milioni di euro per l’anno 2012), gli atenei procedono ad adeguare il trattamento economico dei ricercatori  in  questione  al  70  per  cento  del corrispondente trattamento economico dei professori di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. Si specifica inoltre che tale adeguamento è riferito al periodo  successivo al  29  gennaio  2011  (data  di entrata in vigore della legge 240/10) e fino al termine del primo anno di servizio (*). A tal  fine il Ministero sta procedendo al riparto delle assegnazioni agli atenei a valere sul FFO del 2011 e successivamente  provvederà  al  riparto  della  restante  parte  a  carico del FFO 2012. A decorrere dal secondo anno  di  servizio si conferma l’applicabilità di quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2 della legge 43/2005 con oneri a carico dell’ateneo.

(*) Esempio:

  • Presa di servizio al 1/3/2010. Adeguamento del trattamento economico dal 29/1/2011 al 28/2/2011 (1 mese);
  • Presa di servizio al 1/10/2010. Adeguamento del trattamento economico dal 29/1/2011 al 30/9/2011 (8 mesi);
  • Presa di servizio successiva al 29/1/2011. Adeguamento del trattamento economico per 12 mesi.

Ci siamo quasi

Come molti di voi ormai sapranno, il 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo “Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010, che è successivamente stato promulgato dal Presidente della Repubblica.

Il testo del decreto non è stato ancora ufficialmente reso pubblico, ma siamo riusciti ugualmente a venirne in possesso in maniera ufficiosa. L’articolo 16 del D. Lgs., quello che riguarda noi RUNC, recita:

ART. 16 (Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Come facilmente immaginabile, questa formulazione (in particolare quella delle parti che abbiamo evidenziato in grassetto) ci ha subito allarmati. Il testo originale del decreto, probabilmente a causa delle successive manipolazioni effettuate dal Ministero col desiderio di venire incontro alla nostra richiesta (fatta propria dalla Commissione Cultura della Camera) di estendere la copertura dell’adeguamento economico anche ai ricercatori che hanno preso servizio nel 2010, era stato trasformato in modo da correre il rischio (se interpretato letteralmente, come sicuramente molte amministrazioni universitarie avrebbero fatto) di discriminare invece i ricercatori che hanno preso servizio dopo il 29 gennaio 2011, negando loro l’aumento.

Ci siamo quindi attivati, contattando quegli Onorevoli che fin dall’inizio avevano seguito le problematiche della situazione stipendiale dei RUNC. In particolare, l’On. Ghizzoni si è prontamente adoperata per far presente la questione alla Direzione Generale del MIUR, che ha risposto assicurando di intervenire o modificando il testo prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (se l’iter di registrazione dell’atto lo consente), ovvero dando seguito ad una circolare di “interpretazione autentica”.

Insomma, sebbene pare che dobbiamo ancora aspettare un po’ prima di vedere accreditati nelle nostre buste paga i soldini che ci spettano, sembrerebbe che il rischio che la formulazione infelice del decreto desse luogo ad interpretazioni difformi e di comodo da parte dei vari Atenei sia stato scongiurato.
<di Massimo Maccagno>

Habemus papam!

20 gennaio 13:15
(ASCA) – Roma, 20 gen – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo su “valorizzazione dell’efficienza delle universita’ e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita’ e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita’, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010”, la riforma Gelmini.

Seguiranno notizie piu’ dettagliate.

Richiesta al nuovo esecutivo

I Ricercatori Universitari a Tempo Indeterminato Non Confermati, chiedono a Governo, Parlamento e Istituzioni:

1) che la bozza di decreto legislativo (atto del governo n. 396) attuativo della legge 240/2010 (art. 15, commi 1-2) venga approvata URGENTEMENTE, prima che decada la delega al Governo (cioe’ entro gennaio 2012).

2) che il decreto sia formulato in modo da precisare chiaramente che tale adeguamento stipendiale deve valere per TUTTI i Ricercatori Universitari Non Confermati (a prescindere dall’anno di servizio in cui attualmente si trovano) A FAR DATA DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA 240/10 (riforma Gelmini) cioe’ dal gennaio 2011. Gli 11 milioni  di euro stanziati per la copertura dell’operazione (previsti per la “revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati” di cui all’art. 13 DM 349 del 3/11/2011, inserito nel FFO 2011) sono per l’appunto destinati a coprire i costi aggiuntivi per l’anno 2011. Questo perche’ se la “valorizzazione stipendiale” fosse invece attivata solo a partire da ORA (cioe’ dall’approvazione del decreto attuativo, presumibilmente dicembre 2011 o addirittura gennaio 2012) provocherebbe due effetti negativi: riguardare solo una minima quota di RUNC; creare una discutibilissima disparita’ di trattamento fra RUNC.

Riassunto sul blocco stipendiale

Di seguito, un resoconto di Benedetto Ponti in merito all’iniziativa sul blocco stipendiale.

Il cd. “blocco” degli incrementi degli stipendi per tutto il comparto dell’impiego pubblico ha determinato un pregiudizio economico particolarmente grave per tutti i ricercatori a tempo indeterminato assunti successivamente al varo del blocco stesso (per effetto del dl 31 maggio 2010, n. 78). Infatti, a legislazione vigente, i ricercatori a tempo indeterminato hanno uno stipendio mensile di ingresso nel ruolo (per tutto il primo anno) corrispondente a euro 1.334,16 (al lordo di eventuali integrazioni per assegni familiari, figli a carico, etc.), che dal secondo anno sale a quota 1.646,25 (e poi 1.667,97 al terzo) per effetto dell’adeguamento introdotto dalla l. 43/2005, la quale sancisce che “dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità”. Il blocco della retribuzione per tutto il periodo 2011-2013 al livello stipendiale di ingresso comporta, in questo modo, un taglio di circa il 25% della retribuzione totale, ciò che risulta particolarmente penalizzate, perché un taglio così rilevante della retribuzione (che per dimensione percentuale – il 25% della retribuzione – non ha paragone alcuno con nessun’altra componente dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) colpisce un trattamento stipendiale già estremamente basso, sia in termini assoluti, sia se paragonato alle analoghe posizioni nel resto d’Europa.

 Rispetto a questo dato di fatto, il gruppo dei ricercatori RUNC si è mosso in due direzioni:

a) a legislazione vigente, il gruppo ha cercato di fare pressione sia a livello di Atenei, sia a livello centrale (parlamento, governo, singoli ministeri) per sostenere la tesi (tutt’altro che peregrina, anzi a parere di molti del tutto fondata) che il blocco non dovesse applicarsi allo “scatto” retributivo tra il primo ed il secondo anno, dal momento che tale “scatto” sarebbe la conseguenza di un “evento straordinario della dinamica retributiva” (il citato adeguamento previsto dalla l. 43/2005), e come tale sottratto al blocco, in base alla deroga prevista dallo stesso d.l. 78/2010 (cfr. art. 9, comma 1). A questo riguardo, ad apposita interpellanza urgente presentata dal deputato Salvatore Vassallo, l’allora sottosegretario Pizza ha risposto in senso negativo (diversamente da quanto fatto in precedenza ad analoga interpellanza relativa al blocco degli avanzamenti retributivi conseguenti alla conferma in ruolo dei ricercatori e professori universitari); tuttavia tale risposta ha scarso rilievo, sia perché non costituisce atto vincolante per gli atenei, sia perché – nel merito – il sottosegretario non ha effettivamente risposto al quesito (“si applica la deroga al passaggio al secondo anno dei RUNC?”) ma ha semplicemente dichiarato che il problema e’ destinato ad essere superato dall’emanazione del decreto attuativo di revisione degli stipendi dei ricercatori non confermati già dal primo anno di attività (v. sotto). Gli atenei, d’altra parte, si stanno quasi tutti orientando verso l’interpretazione più restrittiva (applicazione del blocco al passaggio dal primo al secondo anno), a tacer d’altro anche semplicemente per mere ragioni di bilancio (così facendo, risparmiano qualche risorsa). Tuttavia, alcuni atenei (da ultimo, Roma Tre) NON stanno applicando il blocco, il che significa che effettivamente esiste lo spazio giuridico per una interpretazione meno restrittiva ed a noi più favorevole. Ciò apre lo spazio e la prospettiva anche per eventuali ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale (qualora la soluzione normativa di cui al punto successivo non andasse in porto, o non risultasse pienamente soddisfacente).

b) la legge Gelmini (240/2010) espressamente prevede che, ai fini della valorizzazione della figura dei ricercatori (art. 5, comma 1, lett. a)) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla “revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 29, comma 22, primo periodo.” (art. 5, comma 3, lett. g)). Dunque, la legge Gelmini prevede che il governo, con decreto legislativo (atto che, per inciso, è equiparato alla legge), intervenga a rivedere il trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato anche con riferimento al primo anno di attività. Il decreto legislativo è stato già varato dal governo sotto forma di schema (Atto governo n. 396), per essere rimesso al prescritto parere delle camere. Il parere delle camere non è vincolante, ed inoltre decorsi 60 gg. il governo può procedere comunque all’emanazione del decreto legislativo. Tale termine di 60 gg. è scaduto lo scorso 5 novembre. Pertanto, in qualunque momento il governo (anche quello nuovo) può procedere alla definitiva approvazione del decreto in questione.

Lo schema di decreto legislativo, per quanto ci riguarda, prevede:

 “ Art. 15. (Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati)

1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si provvede per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ”

 La definitiva approvazione del decreto, in questa formulazione, comporterebbe sicuramente che dal momento successivo alla sua entrata in vigore tutti i RUNC che attualmente hanno uno stipendio al di sotto della soglia di euro 1.646,25 (perché ancora nel primo anno di servizio al momento di entrata in vigore del decreto, oppure perché soggetti al blocco dello scatto del secondo anno) avrebbero diritto alla corresponsione (di lì in poi) di una retribuzione mensile pari, appunto, a euro 1.646,25. Infatti, la previsione comporta l’adeguamento a tale livello retributivo fin dal primo anno di servizio (quindi, dal primo mese di servizio del primo anno); inoltre, essendo una previsione con forza di legge, essa prevarrebbe (in quanto posteriore) alla disposizione che dispone il blocco (che è precedente).

Non è chiaro, invece, data la formulazione della disposizione, se l’adeguamento ivi previsto debba avere anche efficacia retroattiva e (se si) entro quale arco temporale. Infatti, dal momento che la disposizione del secondo comma individua le risorse per fare fronte all’onere finanziario determinato dall’adeguamento in relazione all’anno 2011, si dovrebbe ritenere che l’adeguamento riguarderebbe anche le mensilità relative al primo anno di servizio maturate nel corso del 2011. Tuttavia, ciò finirebbe per determinare una disparità di trattamento per coloro che, essendo stati assunti nel corso del 2010, avessero maturato alcune mensilità del primo anno di servizio nel corso del 2010 (apparentemente non coperte – quantomeno in termini finanziari – dalla previsione in questione). Di tali incertezze e della necessità degli opportuni chiarimenti sono stati informati, in vario modo, diversi componenti delle commissioni parlamentari competenti.

E’ comunque prioritario che il governo proceda quanto prima alla approvazione definitiva del decreto legge in questione, così da scongiurare quantomeno il prolungarsi degli effetti deleteri del blocco delle retribuzioni per i ricercatori universitari neo-assunti, possibilmente con i correttivi che chiariscano le perplessità evidenziate in ordine alla retroattività e all’estensione dell’effetto retroattivo dell’adeguamento retributivo.

Abilitazione nazionale

L’ANVUR ha recentemente pubblicato, e rivisitato, le linee guida per definire i criteri e i parametri di valutazione dei candidati e dei commissari per l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato e ordinario. Tali criteri hanno suscitato un animato dibattito, portando diverse associazioni a schierarsi a favore o contro tali indicazioni.

Affinche’ anche il nostro gruppo maturi un’opinione in merito, si forniscono di seguito i link ai principali documenti ed opinioni in materia. Nel menu di destra, compaiono alcuni strumenti utili per il calcolo dei principali indici bibliometrici (i.e., H-index e normalizzazioni varie) che verranno utilizzati nella valutazione dei candidati delle macroaree piu’ tecniche. Infine e’ stato predisposto un sondaggio, dal valore puramente indicativo.

Pareri sui criteri ANVUR:

Comunicato stampa

LA RICERCA CHE PAGA

La Ricerca che paga in Italia è quella dei Giovani Ricercatori!

Investire sui giovani Ricercatori conviene perché nei primi anni di carriera un ricercatore produce i migliori risultati, quelli che definiranno la sua strada futura. Per questo i Governi delle più importanti economie mondiali vedono nella Ricerca uno strumento di ripresa economica e lo supportano attraverso continui investimenti economici e tecnologici, anche in momenti di grave crisi.

In Italia purtroppo non è così: la continua “fuga di cervelli” dai nostri Enti di Ricerca ne è un’ottima testimonianza. La professione del giovane Ricercatore in Italia è caratterizzata, oltre che da una scarsa retribuzione (almeno il 30% in meno rispetto ai colleghi europei), da una ridottissima disponibilità di fondi di ricerca, da un continuo aumento dei carichi didattici e da pessime possibilità di carriera a causa del blocco del turn over che, nella migliore delle ipotesi, prevedono il raggiungimento della posizione di Professore (e del rispettivo trattamento economico) solo dopo 10/15 anni. Tutto questo senza contare che spesso l’ingresso nel mondo della Ricerca avviene dopo un lungo periodo di precariato scarsamente retribuito.

Potrebbe andare peggio? Certamente. Infatti, a causa dei recenti blocchi salariali imposti dal governo come misura di contenimento della spesa pubblica, la situazione dei neo-ricercatori in Italia promette di peggiorare ulteriormente.

Oltre 1700 neo-Ricercatori sperimenteranno una riduzione dello stipendio atteso di 300 euro netti al mese (pari al 25% dello stipendio) a causa della mancata applicazione della legge Moratti del 2005 che prevede un adeguamento del salario al termine del primo anno di servizio. Complessivamente il contributo richiesto dal Governo Italiano ad un neo-Ricercatore Universitario per il triennio 2011-2014 si aggira sui 12.000 euro! In pratica, si chiede al Ricercatore di lavorare gratis per quasi un anno.

Oltre ad essere miope, questa politica è oggettivamente ingiusta. Se paragonato al “contributo di solidarietà” previsto dalla manovra per i contribuenti che dichiarano al fisco oltre 300.000 euro l’anno, i neo-Ricercatori italiani si troveranno a pagare, per la crisi, quanto chi dichiara oltre mezzo milione di Euro annui, pur percependo uno stipendio di meno di un ventesimo (25.000 Euro lordi).

Come se non bastasse, in un’atmosfera al limite dell’ironico, ma che purtroppo di ironico ha ben poco, questi 1700 Ricercatori appena citati fanno anche parte di un gruppo più cospicuo, formato da 25000 Ricercatori Universitari, che subirà un blocco dello stipendio per tre anni senza maturare anzianità (che non verrà quindi riconosciuta neanche alla fine del blocco, prevista non prima del 2014).  Per un giovane Ricercatore, la perdita complessiva dovuta al mancato riconoscimento di tale triennio di lavoro è di oltre 100.000 Euro! L’equivalente di un mutuo sulla casa.
In questi giorni un gruppo di Ricercatori sta cercando di porre questa situazione all’attenzione dei Ministri Gelmini e Tremonti nella speranza che risolvano la grave sperequazione che si sta creando all’interno degli Atenei italiani.

La nostra battaglia è di tutti. Soffocare ulteriormente il settore della ricerca universitaria, deprimendone i principali interpreti e motori, non farà che ridurre la speranza di uscire dalla terribile crisi che coinvolge il nostro Paese. E’ come se trovandosi al timone della nave Italia, per alleggerirne il peso durante la burrasca, si tagliassero le corde che sostengono le scialuppe di salvataggio.

Benvenuto

Il blog e’ curato da un gruppo di Ricercatori Universitari Non Confermati (RUNC) per trattare le problematiche che riguardano tale categoria e, piu’ in generale, la categoria dei giovani Ricercatori italiani. A Settembre 2011, il numero dei RUNC aderenti supera le 700 unita’, pari a quasi il 50% dei RUNC assunti dal 2008 ad oggi.

E’ inoltre attiva una mailing list presso Google groups:
blocco-stipendio-ricercatori-non-confermati@googlegroups.com
Per poter postare su tale mailing list occorre iscriversi al gruppo:   http://groups.google.com/group/blocco-stipendio-ricercatori-non-confermati

La mailing list e’ da usare solo per comunicazioni importanti, dato che include oltre 700 destinatari, che non vogliono vedersi intasare la posta con mail inutili.

Potete invece usare il presente blog per qualsiasi commento.